Art. 7.
(Disciplina del rapporto).

      1. Nel contratto formativo può essere prevista l'effettuazione di un periodo di prova, finalizzato esclusivamente ad accertare l'attitudine del lavoratore a conseguire la qualifica prevista. La durata dell'eventuale periodo di prova è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Essa non può comunque superare il limite massimo di due mesi.
      2. L'assegnazione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle indicate nel contratto formativo può avvenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile, qualora sia finalizzata ad un migliore adeguamento della prestazione lavorativa alle attività di formazione esterna e interna svolte. È fatto divieto di assegnare mansioni non attinenti alla qualificazione professionale da conseguire, nonché di stipulare contratti formativi per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate come tali dal contratto collettivo di cui al comma 1.
      3. L'orario di lavoro è comprensivo delle ore di formazione esterna e interna previste dal progetto formativo e deve risultare compatibile con lo svolgimento delle attività formative indicate dal progetto medesimo. Il contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 può prevedere che eventuali ore aggiuntive di formazione non siano retribuite, nonché modalità e condizioni a fronte delle quali

 

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può essere richiesto al giovane in contratto formativo lo svolgimento di prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario o supplementare; può altresì prevedere modalità e condizioni dell'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale, purché tali modalità non compromettano lo svolgimento delle attività formative.
      4. Il trattamento economico è stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 in misura percentuale progressivamente crescente durante il corso del rapporto, rispetto al livello retributivo spettante al lavoratore in possesso della qualifica al cui conseguimento è preordinata l'assunzione con contratto formativo. Il medesimo contratto collettivo nazionale o il contratto collettivo aziendale o decentrato può stabilire modalità e criteri per la corresponsione di emolumenti retributivi a carattere variabile.
      5. La durata del rapporto di lavoro di cui al presente capo varia, a seconda della formazione scolastica e professionale già posseduta e della qualifica professionale da acquisire, da un minimo di diciotto a un massimo di quarantotto mesi. Il contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 può stabilire una durata massima inferiore, nonché la modulazione delle durate. Qualora l'assunzione avvenga con contratto formativo a tempo parziale, la durata massima si prolunga proporzionalmente. È vietata la stipulazione del contratto formativo a tempo parziale per un orario inferiore a 28 ore settimanali, anche se calcolate come media su base annua. La durata massima del periodo di lavoro di cui al presente capo, per ciascun lavoratore, corrisponde alla durata massima del rapporto di lavoro svolto presso un medesimo datore di lavoro o presso più datori di lavoro e concluso con la certificazione della qualifica professionale acquisita. Un nuovo contratto formativo può essere stipulato per l'acquisizione di una diversa qualifica professionale.
      6. Ai lavoratori in contratto formativo sono estese le vigenti disposizioni relative al diritto alla conservazione del rapporto
 

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di lavoro in caso di infortunio, malattia, maternità e paternità e servizio militare. La durata del rapporto è prolungata in misura corrispondente alla durata dei periodi di congedo di maternità, paternità e parentale. Analogo prolungamento è previsto in caso di servizio militare. Il contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 può individuare le ulteriori cause di sospensione del rapporto che comportano tale prolungamento. Il prolungamento non può in ogni caso comportare il superamento per più di diciotto mesi della durata massima di quarantotto mesi.
      7. Il recesso dal rapporto di lavoro di cui al presente capo durante lo svolgimento del medesimo è ammesso soltanto per giusta causa. È consentito il recesso anticipato da parte del lavoratore, purché sia rispettato il termine di preavviso fissato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1. In mancanza di determinazione ad opera del contratto collettivo, la durata del preavviso è fissata in un giorno per ogni mese di durata prevista del contratto. Il datore di lavoro può assumere un nuovo lavoratore per il medesimo progetto, comunicando la sostituzione ai servizi per l'impiego competenti, qualora vi sia compatibilità di durata del rapporto e di attività formative da svolgere.
      8. Al rapporto di lavoro di cui al presente capo si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di trattamento di fine rapporto. In caso di proseguimento del rapporto di lavoro oltre il trentesimo giorno rispetto alla scadenza prevista, il contratto formativo si considera trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il lavoratore ha diritto all'inquadramento professionale corrispondente alla qualificazione professionale acquisita e certificata. Il periodo di rapporto di lavoro di cui al presente capo si computa nell'anzianità di servizio del lavoratore.
      9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il rapporto di lavoro degli adolescenti in contratto formativo è regolato dalla legge 17 ottobre
 

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1967, n. 977, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345.